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Pfizergate: chi deve dimostrare cosa?
SMS, sentenze europee, indagini e trasparenza: ciò che è stato deciso, ciò che resta da accertare e perché riguarda ogni cittadino.
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Nel caso degli SMS tra von der Leyen e Bourla, chi deve spiegare perché i documenti non si trovano? E che cosa ha deciso davvero il Tribunale UE?
La domanda è il punto da cui partire. Una sentenza sull’accesso agli SMS, un’indagine sugli acquisti europei e un’autorizzazione farmaceutica riguardano soggetti e responsabilità differenti. Fonderli in un unico verdetto rende il racconto più veloce, ma toglie al cittadino proprio ciò che gli serve: capire che cosa è stato deciso e che cosa resta da accertare.
La fiducia non si impone. Si documenta. Vale per le istituzioni, per le imprese e per chi racconta una notizia sanitaria. Chiedere spiegazioni è legittimo; attribuire a un giudice una conclusione che non ha pronunciato indebolisce anche le domande più fondate.
Prima distinzione: «Pfizergate» è un nome mediatico
Il termine riunisce nel dibattito pubblico questioni legate ai negoziati e agli acquisti europei dei vaccini Covid. Non è il nome di un reato né una qualifica giudiziaria. Non dimostra, da solo, che un contratto fosse invalido, che un medicinale fosse illegale o che una persona abbia commesso un illecito.
La vicenda degli SMS riguarda gli scambi fra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer. Nella causa T-36/23, però, il confronto processuale è fra Matina Stevi e The New York Times, da una parte, e la Commissione europea, dall’altra. L’oggetto è l’accesso ai documenti, non la responsabilità penale dei protagonisti del dibattito. [1]
Il calendario aiuta a non confondere le storie
Nel 2021 si collocano gli scambi richiamati nella controversia. La richiesta esaminata in T-36/23 riguardava SMS nel periodo dal 1° gennaio 2021 all’11 maggio 2022. La Commissione negò l’accesso dichiarando di non possedere i documenti richiesti. [1, paragrafi 1–8]
Il 14 ottobre 2022 la Procura europea, EPPO, confermò un’indagine sull’acquisto di vaccini Covid nell’Unione. Il 17 maggio 2024 pubblicò chiarimenti sul contesto delle denunce e sulle competenze investigative, mantenendo riservati i dettagli dell’inchiesta. Sono comunicazioni investigative: non sentenze di condanna. [3–4]
Il 17 luglio 2024 il Tribunale UE si pronunciò in altre due cause, T-689/21 e T-761/21, sull’accesso a parti dei contratti vaccinali. Il 14 maggio 2025 arrivò invece la sentenza T-36/23 sugli SMS. Nel luglio successivo la Commissione adottò una nuova decisione. Il resoconto giornalistico del 28 ottobre 2026 appartiene a un ulteriore piano, quello delle informazioni di stampa sull’indagine. Mettere le date in fila non autorizza a trasformarle in una catena di colpe. [1–6]
Che cosa ha deciso davvero il Tribunale sugli SMS
La sentenza della Grande Sezione del 14 maggio 2025 parte da una difficoltà concreta: come si esercita il diritto di accesso quando un’istituzione afferma di non possedere i documenti? Di norma quella dichiarazione gode di una presunzione di veridicità. Il controllo giudiziario, tuttavia, non finisce lì. [1, paragrafi 36–38]
Il richiedente può fornire indizi pertinenti e concordanti capaci di superare quella presunzione. Superata la soglia, spetta all’istituzione spiegare in modo plausibile la non esistenza o il mancato possesso dei documenti. Nel caso esaminato, il Tribunale ha valutato gli elementi offerti dai giornalisti e le spiegazioni della Commissione sulle ricerche e sull’irreperibilità dei messaggi. [1, paragrafi 39–40 e 47–85]
La conclusione fu che la Commissione non aveva fornito spiegazioni plausibili sufficienti. Il Tribunale annullò la decisione di diniego C(2022)8371. Il dispositivo riguarda quel diniego: non annulla i contratti vaccinali, non condanna penalmente Pfizer e non revoca un’autorizzazione sanitaria. Non ordina neppure di creare documenti inesistenti. [1, paragrafo 86 e dispositivo]
Chi deve dimostrare che cosa?
In questo giudizio è la Commissione a dover giustificare il mancato possesso degli SMS, dopo che gli elementi dei richiedenti hanno superato la presunzione documentale. L’oggetto di quell’onere è circoscritto. Dire semplicemente «è stata invertita la prova» senza precisare che cosa si debba provare invita il lettore a una conclusione diversa.
Non significa che Pfizer, Bourla o von der Leyen debbano provare di essere innocenti rispetto a un reato. Non sposta sulla società l’obbligo di dimostrare che il vaccino fosse legale. Il ragionamento della sentenza concerne l’accesso ai documenti e la spiegazione della loro irreperibilità, non la presunzione d’innocenza nel processo penale. [1]
È una distinzione che non assolve preventivamente nessuno e non riduce il problema della trasparenza. Al contrario, permette di formularlo bene: quali ricerche sono state effettuate, quali documenti esistono e quali spiegazioni possono essere controllate? Il paragrafo 41 richiama il dovere delle istituzioni di documentare e conservare, per quanto possibile, le proprie attività in modo non arbitrario e prevedibile.
Dopo la sentenza c’è stata una nuova decisione
Il racconto non può fermarsi al maggio 2025. Nella risposta del 10 settembre 2025 all’interrogazione E-001951/2025, pubblicata sul sito del Parlamento europeo, la Commissione ha riferito di aver adottato il 28 luglio 2025 una nuova decisione confermativa, C(2025)5429, per dare seguito alla sentenza, fornendo spiegazioni più dettagliate. È uno sviluppo successivo da menzionare. [2]
Questa redazione non dispone qui di una lettura diretta del testo integrale della nuova decisione. Non ne ricostruisce quindi argomentazioni ulteriori né ne dichiara autonomamente validità o invalidità. Una spiegazione successiva è stata fornita: come può il pubblico valutare se risponde realmente ai dubbi sulla tracciabilità? La domanda resta legittima senza trasformare un limite documentale in una prova di cancellazione volontaria.
L’indagine EPPO e ciò che riferisce la stampa
Le comunicazioni ufficiali EPPO del 2022 e del 2024 confermano l’indagine e spiegano perché non vengono resi pubblici dettagli investigativi. Non consentono di ricavare un elenco di persone colpevoli o un esito giudiziario definitivo. [3–4]
Il 28 ottobre 2026 ANSA, riferendo un servizio di POLITICO e una fonte coinvolta nell’indagine, ha riportato che von der Leyen non aveva ancora rilasciato dichiarazioni di persona all’EPPO. La Commissione ha replicato di aver cooperato ampiamente. Nello stesso quadro giornalistico, le osservazioni generali di Laura Codruța Kövesi sulle difficoltà di ascoltare esponenti politici di alto livello non vanno trasformate in un’accusa personale: la procuratrice non ha commentato singole indagini. [5]
È informazione attribuita alla stampa, riferita al 28 ottobre: non una constatazione autonoma aggiornata a ogni giorno successivo. Da questo resoconto non ricaviamo che sia stata rifiutata una convocazione formale. Per affermarlo servirebbe un documento che qui non abbiamo.
Comirnaty: autorizzazione, rischi e trasparenza sono piani diversi
La documentazione EMA su Comirnaty indica l’autorizzazione condizionata UE del 21 dicembre 2020 e il passaggio ad autorizzazione standard il 10 ottobre 2022. Sono passaggi regolatori distinti dal contenzioso sugli acquisti e sui documenti. [7]
Un’autorizzazione non promette l’assenza assoluta di eventi avversi e non certifica la correttezza di ogni negoziato commerciale. Allo stesso modo, una controversia sugli SMS non dimostra inefficacia, pericolosità o illegalità del medicinale. Queste questioni richiedono evidenze scientifiche e valutazioni delle autorità competenti.
Si possono chiedere chiarimenti su sicurezza e farmacovigilanza senza usare un procedimento amministrativo come risposta clinica universale. Un evento segnalato dopo una somministrazione è un sospetto da valutare, non automaticamente una causalità dimostrata. Chi ha un dubbio personale deve poterlo approfondire con medico o farmacista e attraverso i canali ufficiali, senza cambiare decisioni terapeutiche sulla base di una vicenda contrattuale.
Cinque domande prima di condividere una sentenza
Quale organo si è pronunciato? Il Tribunale UE, una procura e un’autorità regolatoria non svolgono lo stesso lavoro. Qual è il numero della causa? Senza identificativo è difficile capire se il video parla proprio di quel provvedimento. Che cosa dice il dispositivo, cioè la parte che stabilisce l’esito?
Poi vengono le due domande decisive: chi deve provare che cosa, in quel preciso procedimento? E stiamo leggendo un accertamento, una contestazione, un’ipotesi investigativa o un’informazione giornalistica? Se il titolo non permette di rispondere, vale la pena fermarsi prima di condividerlo.
Anche T-689/21 e T-761/21 vanno tenute distinte dal caso SMS: riguardano l’accesso ai contratti, non una condanna penale. Accumulare sigle giudiziarie non rafforza un’accusa se si perde l’oggetto di ciascuna causa. [6]
Le risposte alle domande più frequenti
Pfizer è stata condannata in questa causa? T-36/23 annulla un diniego della Commissione nell’accesso ai documenti. Non è una condanna penale di Pfizer. Questa risposta riguarda quella causa, non pretende di descrivere qualsiasi altro procedimento esistente.
I vaccini Pfizer sono stati dichiarati illegali? Non da questa sentenza. Il dispositivo non revoca l’autorizzazione di Comirnaty. La valutazione regolatoria va consultata presso EMA e le autorità competenti, separatamente dalle questioni contrattuali.
È stata invertita la prova dell’innocenza? No: l’onere discusso qui riguarda la spiegazione del mancato possesso dei documenti da parte della Commissione. Non è un obbligo penale di dimostrare la propria innocenza.
Dove verificare fonti o segnalare un sospetto evento avverso? CURIA ed EUR-Lex per le decisioni, EPPO per le proprie comunicazioni, EMA e AIFA per informazioni regolatorie e canali di farmacovigilanza. Medico e farmacista possono aiutare a orientare il dubbio personale; una valutazione giuridica individuale richiede un professionista competente.
Il diritto a una spiegazione che si possa controllare
Il cittadino non deve scegliere fra fiducia obbligatoria e sospetto permanente. Può chiedere documenti, motivazioni comprensibili e risposte verificabili. Può contestare una spiegazione insufficiente senza attribuire colpe non accertate. E può esigere che chi diffonde una notizia mostri quale passaggio la sostiene.
Una buona domanda non diventa meno forte quando rispetta le distinzioni. Diventa più difficile da eludere. La fiducia non si impone. Si documenta.
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Fonti e limiti della verifica
Le decisioni sull’accesso ai documenti, le indagini e le valutazioni sui medicinali sono piani distinti. La risposta della Commissione del 10 settembre 2025 è consultabile sul sito del Parlamento europeo. Il testo integrale della decisione C(2025)5429 e il servizio originale POLITICO non sono stati consultati direttamente; le informazioni di stampa sono attribuite ad ANSA e riferite al 28 ottobre 2026. Il Reel non è stato verificato e non è utilizzato come fonte.
- Tribunale UE, Grande Sezione — Stevi e The New York Times / Commissione, T-36/23, 14 maggio 2025, ECLI:EU:T:2025:483; §§ 1–8, 36–41, 47–86 e dispositivo.
- Commissione europea — risposta di Maroš Šefčovič del 10 settembre 2025 all’interrogazione E-001951/2025, sito ufficiale del Parlamento europeo. Integrale della decisione C(2025)5429 non consultato.
- EPPO — conferma dell’indagine sugli acquisti UE di vaccini Covid, 14 ottobre 2022.
- EPPO — chiarimenti sull’indagine, 17 maggio 2024.
- ANSA — Media: von der Leyen non ancora ascoltata dalla Procura europea, 28 ottobre 2026; riferisce POLITICO, fonte non nominata e replica della Commissione.
- Tribunale UE / CURIA — T-689/21 e T-761/21, accesso ai contratti vaccinali, comunicato del 17 luglio 2024.
- EMA — Comirnaty, EPAR: autorizzazione condizionata UE 21 dicembre 2020; autorizzazione standard 10 ottobre 2022.

